Gli articoli dal 1158 al 1167 del Codice Civile regolamentano l'usucapione, termine derivante dal termine latino usucapio già noto nell''antico diritto latino.
Nello specifico si tratta di una modalità d'acquisto della proprietà a titolo originario, così come l'occupazione, l'invenzione e l'accessione.
In termini semplici l'usucapione rappresenta una strada per acquisire la proprietà di un bene, attraverso il protrarsi del suo possesso nel corso del tempo.
Possesso che va da distinto dalla proprietà, dal momento che il primo non sempre è fondato su un diritto. Nel caso dell'usucapione il possessore appare, infatti, come il proprietario di un bene pur non essendolo e ciò può accadere in perfetta buona fede, ad esempio qualora colui che acquisisce il possesso non sia consapevole di ledere diritti altrui.
In una situazione opposta, come nel caso in cui si agisca con violenza oppure in modo clandestino, non si può parlare di usucapione, almeno fino al momento nel quale venga meno l'aspetto legato alla violenza o alla clandestinità e solo da tale momento può iniziare il conteggio del periodo di tempo di possesso continuato indispensabile per acquisire la proprietà del bene.
Per comprendere meglio cosa sia l'usucapione possiamo fare un semplice esempio: poniamo che una persona abbia un terreno su un lembo del quale un vicino ha costruito un passaggio che quest'ultimo utilizza abitualmente per raggiungere casa propria. Se il titolare del diritto di proprietà sul terreno in questione non s'interessa della faccenda accettando il transito del vicino, egli diventa titolare di una servitù di passaggio dopo che sono trascorsi gli anni previsti dalla legge.
Affinchè si attivi l'usucapione è, infatti, necessario che il possesso indisturbato sia protratto per un numero minimo di anni, durante i quali deve verificarsi l'inerzia da parte del proprietario del bene unita al possesso indisturbato (in buona fede o meno a seconda dei casi) da parte della persona intenzionata ad usucapire il bene.
In ragione di ciò si è soliti sintetizzare l'usucapione con la formula il possesso vale il titolo tratta dall'articolo 1153 del Codice Civile, sebbene sia opportuno precisare che non tutte le forme di possesso sono considerate alla stessa maniera, dal momento che il diritto ad usucapire è sottoposto a diversi limiti temporali a seconda della presenza o meno della buona fede e del tipo di beni oggetti del possesso, come approfondiremo nelle pagine seguenti illustrando i tempi e le procedure per attivare l'usucapione.